AGG RSPP – Modifiche al Titolo IX del D.Lgs.81-08 sull’amianto

costo: € 60 iva esente

rif legge: Valido ai fini dell’AGGIORNAMENTO al RUOLO di ASPP/RSPP, ai sensi dell D.Lgs. 81/2008 Art. 32 c.6, ASR del 07/07/2016.

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Data di inizio: 12-03-2026

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RIPRENDIAMO IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI ED RSPP/ASPP

Tutti i seminari sono validi ai fini dell’aggiornamento quinquennale dei ruoli di CDS e ASPP/RSPP e sono utilizzabili per il raggiungimento della quota di 40 ore nell’arco di ogni quinquennio, a partire per ciascuno dalla data di conseguimento del titolo abilitativo.

Per tutti coloro che hanno conseguito tale titolo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/06, la data è unificata al 15 maggio (2013, 2018, 2023, …).

Attenzione: l’iscrizione da sito equivale a una PREISCRIZIONE ed è di norma seguita da una mail automatica di risposta del sistema di iscrizione. 


Note

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026, il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 n. 213 titolato “Attuazione della direttiva (UE) 2023-2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009-148-CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.  Il D.Lgs. 213/2025 introduce modifiche al Titolo IX del D.Lgs. 81-08 principalmente per quanto attiene ai lavori ed attività in cui esiste un rischio di esposizione all’amianto. 


Il seminario illustrerà le nuove regole, in vigore da gennaio 2026. 

Docente: William Montorsi

Orario corso 14.00/18.00, corso in presenza presso la sede di Via Del Chionso. 

ATTENZIONE: il nuovo  Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio, conferma l’obbligo di aggiornamento quinquennale da almeno 40 ore, ma introduce una novità sostanziale: la verifica dell’aggiornamento deve avvenire prima di ogni incarico (il cosiddetto QUINQUENNIO MOBILE). In pratica, ad ogni incarico come CSP o CSE, è necessario poter dimostrare – in modo tracciabile – di avere le 40 ore nei 5 anni precedenti RISPETTO ALLA DATA DELL’INCARICO).